giovedì, agosto 27, 2015

TICKET RESTAURANT (BUONI PASTO), UNA STORIA CURIOSA E SOTTO CERTI ASPETTI KAFKIANA! CON I NUOVI BUONI ELETTRONICI LA SPESA SI PUÒ ANCORA FARE O NO?



Oristano 27 Agosto 2015
Cari amici,
fortunatamente, quando ancora lavoravo, non ho mai avuto a che fare con i buoni pasto. Non che non ci fossero, ma erano destinati al “personale impiegatizio”, i dirigenti ed i funzionari ne erano esclusi. La contrattazione aziendale, infatti, aveva previsto questa machiavellica agevolazione solo per le categorie medio basse, anche se, poi, furono concessi anche al resto del personale.
Perché oggi voglio affrontare con Voi questo problema? Semplicemente perché una recente normativa ha modificato i vecchi “buoni cartacei” trasformandoli in ticket elettronici, con cambiamenti importanti che si ripercuoteranno certamente su una grande fascia di lavoratori. Ma per meglio chiarire tutti gli aspetti del problema, partiamo dall’inizio, ovvero dalla nascita di questo strumento che prese piede per la prima volta in Inghilterra nel 1954.
Il “Buono Pasto” in effetti altro non è che un “fringe benefit” concesso al lavoratore dall’azienda da cui dipende, per consentirgli di consumare un pasto, per ogni giorno di lavoro prestato, con costo a carico del datore di lavoro, senza incidere sulla sua retribuzione. Stante questo preciso scopo, il buono-pasto non poteva essere assimilato al danaro contante, ma speso solo ed esclusivamente per lo scopo per cui era stato concesso: acquisto di generi alimentari.
I primi buoni vennero utilizzati per la prima volta nel 1954 da alcune aziende del Regno Unito. In quell’anno John R. Hack, avveduto uomo d’affari inglese, avendo constatato che alcuni clienti di un ristorante pagavano con dei “biglietti di carta” forniti dall’azienda per cui lavoravano, chiese al responsabile del ristorante come funzionasse questo innovativo sistema di pagamento. In lui si era accesa un’idea luminosa, che gli consentì un anno dopo, nel 1955, di fondare la “Luncheon Vouchers Ltd”, prima vera azienda ad emettere i ticket-pasto. Hack ebbe anche l’intuizione di fare accordi con numerosi ristoranti, in modo tale che in poco tempo i ticket rilasciati dalla sua azienda venissero accettati dai ristoranti sull’intero territorio nazionale. Una volta utilizzati, i ticket-pasto venivano restituiti alla Luncheon Vouchers Ltd, ricevendo in cambio la somma di denaro pattuita. Il sistema riscosse subito un buon successo, grazie anche alla defiscalizzazione dei buoni pasto concessa dal governo inglese.
In Italia, i buoni pasto arrivarono a metà degli anni Settanta del secolo scorso. Oggi il servizio è utilizzato da circa il 40% degli 11 milioni di italiani (sia dipendenti pubblici che privati) che pranzano ogni giorno fuori casa. Fiscalmente sono disciplinati dal D.P.C.M. del 18 11. 2005 ("Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa"). Considerato il fine, non sono né cumulabili, né convertibili in danaro, né cedibili o commerciabili. Come “servizio sostitutivo di mensa”, il buono pasto non è soggetto ad oneri fiscali o previdenziali, né a carico del datore di lavoro né del lavoratore, fino a un valore di 5,29 euro per singolo buono. Dal 1º luglio 2015 la defiscalizzazione è giunta a 7,00 euro, relativamente, però, ai soli buoni pasto elettronici.
La norma della Legge di Stabilità (commi 16 e 17, legge 190/2014) che è entrata in vigore il 1° Luglio ed ha innalzato a 7,00 euro la soglia di defiscalizzazione dei buoni pasto elettronici (lasciando invariata a 5,29 euro quella dei voucher cartacei), ha l'obiettivo di favorire la digitalizzazione e la tracciabilità di questo particolare strumento di pagamento, anche se nelle scorse settimane non sono mancate interpretazioni allarmistiche sulla nuova normativa e sulle presunte conseguenze negative che comporterebbe per gli utenti. Quali, dunque, le novità del buono elettronico rispetto a quello cartaceo?
A dispetto di quanto affermato da alcuni media, nessuna norma impedisce l'utilizzo dei buoni pasto elettronici per fare la spesa al supermercato o cenare in pizzeria fuori dall'orario di lavoro. Resta, tuttavia, il divieto di cumulabilità; come fa notare la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, da sempre i buoni - cartacei o elettronici che siano - vanno utilizzati nella misura di uno al giorno (non per nulla sui ticket è stampata l'avvertenza "non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro").
Con i buoni cartacei questa regola veniva regolarmente "aggirata", in virtù della loro non tracciabilità e con la "compiacenza" dei supermercati che consentivano ai clienti di spenderne più di uno contemporaneamente per spese anche di decine di euro; ora, invece, con i ticket elettronici (e tracciabili) la regola non può che essere applicata alla lettera! Ne consegue che, ferma restando anche la spendibilità nei negozi di alimentari o in pizzeria, l’utilizzo dovrà avvenire “singolarmente” (uno al giorno), entro il limite del suo valore nominale (massimo 7,00 euro): l'eventuale differenza dovrà essere saldata in contanti. Quindi, rispetto all’uso precedentemente fatto dei buoni cartacei, non è che non sia cambiato nulla!
Cari amici, anche se all’apparenza poco sembra essere cambiato, in realtà il cambiamento c’è stato, e non è di poco conto! Se non si troverà una soluzione per far accettare “in blocco” (magari il fine settimana al supermercato) i nuovi ticket, il lavoratore ne risulterà sicuramente penalizzato. I tempi di utilizzo (uno al giorno) sono certamente troppo penalizzanti e non pochi perderebbero il valore del bonus.
La mia riflessione finale è una sola: a pagare…è sempre l’anello più debole della catena.
Ciao, amici, a domani.
Mario

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